LA NORMATIVA SU FRANCISING

Il franchising si divide in due branche:
1) Il franchising di servizio si occupa della compravendita di prestazioni di servizio. Esempi: parrucchieri, alberghi, agenzie immobiliari, ecc.
2) La fabbricazione industriale si riferisce alla produzione dei beni ed impersona una formula mista industriale/commerciale in cui all’affiliato viene fornito sia il know-how relativo alla produzione dei beni, sia il know-how commerciale per la loro distribuzione.
La legge
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 129/2004, “l’affiliazione commerciale (franchising) è il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”; il secondo comma prosegue stabilendo che “il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica”. La normativa sull’affiliazione commerciale è entrata in vigore nel maggio 2004. Oltre a definire il franchising, la legge 129/2004 presenta le seguenti novità:

•    la forma scritta del contratto a pena di nullità;
•    la validità di tre anni;
•    la necessità di sperimentazione della formula commerciale da parte dell’affiliante prima di lasciare la rete.

Il contratto deve inoltre indicare elementi come:
•    L’ammontare di investimenti e spese di ingresso;
•    La modalità di calcolo e di pagamento delle royalties;
•    L’ambito di un’eventuale esclusiva territoriale e di prodotto;
•    La specifica del know-how fornito da franchisor a franchisee;
•    Le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante (assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione);
•    Le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto.

Nel caso in cui una delle due parti fornisca false informazioni, ai sensi dell’art. 1439 cc, è possibile annullare il contratto. Gli affiliati sono maggiormente tutelati nei confronti dell’affiliante ed è più agevole per i futuri franchisee individuare i partner davvero affidabili. La legge ha modificato il comportamento degli affilianti, a vantaggio degli affiliati che si sono messi sul mercato dopo l’entrata in vigore. Anche se la norma è nata per tutelare gli interessi dei franchisee, considerati come la parte più debole, a trarne vantaggio sono anche i franchisor. L’intervento sui temi della sperimentazione, durata del contratto, rapporti tra affiliante e affiliato, con la semplificazione di alcune procedure e con una maggiore libertà per le parti, ha dato la possibilità al franchising di espandersi come importante strumento per aziende e affiliati ottenendo effetti positivi anche in relazione al sistema finanziario.